Art. 1.

      1. L'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

          «Art. 143. - (Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso) - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata nonché condizionamenti degli stessi effettivamente accertati e comprovati che compromettono la libera determinazione e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, o il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati, ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano quando i collegamenti ovvero i condizionamenti riguardano esclusivamente membri appartenenti alla minoranza consiliare. In tale caso, qualora sussista il pericolo di compromissione della libera determinazione degli organi elettivi, il prefetto dispone la decadenza dei consiglieri riguardo ai quali sono accertati i collegamenti o i condizionamenti,

 

Pag. 7

anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 59.
      3. Non si fa luogo allo scioglimento ai sensi del comma 1 quando i condizionamenti e i collegamenti riguardano esclusivamente i dipendenti delle amministrazioni interessate. In tale caso, il prefetto dispone la sospensione dall'ufficio per il termine di diciotto mesi, salva motivata proroga, e provvede alla sostituzione dei dipendenti interessati mediante funzionari prefettizi, adottando il provvedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 145.
      4. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene conto di elementi acquisiti con i poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni. Ricevuta la relazione prefettizia, il Ministro dell'interno comunica agli enti interessati l'avvio del procedimento di scioglimento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concedendo un termine non inferiore a trenta giorni per la trasmissione di memorie, istanze e documenti e consentendo l'accesso agli atti non coperti dal segreto d'ufficio. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto richiede preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento amministrativo. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo di dodici mesi, prorogabile fino ad un massimo di diciotto
 

Pag. 8

ovvero di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad essi affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata relazione del Ministro dell'interno, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
      5. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 4, sesto periodo, è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalità stabilite dal citato comma 4.
      6. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni, oltre la quale il provvedimento di sospensione perde efficacia e il prefetto dispone la reintegra degli organi sospesi. In tale caso, il termine iniziale dell'efficacia del decreto di scioglimento previsto dal sesto periodo del comma 4 decorre dalla data del provvedimento di sospensione. In tale ipotesi, non si fa luogo alla comunicazione di avvio del procedimento.
      7. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141.
      8. Il sindaco o il presidente della provincia in carica al momento dello scioglimento disposto ai sensi del presente articolo non possono ricandidarsi alla medesima carica o alla carica di consigliere nelle successive elezioni comunali o provinciali».